
L’11 luglio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 10 maggio 2018 dal titolo “Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica“.
Con questo Decreto Correttivo vengono introdotte le seguenti principali novità:
- Viene eliminata l’addizionalità per gli interventi di sostituzione, facendo coincidere il consumo di baseline con il consumo ex-ante.
- Vengono aggiunte alcune tipologie di interventi ammissibili tra quelli riportati nella Tabella 1 del DM 11 gennaio 2017.
- Viene stabilito che i TEE sono cumulabili con ogni forma di detassazione del reddito di impresa per l’acquisto di macchinari e attrezzature (vedi super ammortamento e iper ammortamento) a patto di una decurtazione del 50% del numero di titoli.
- Viene confermato il limite a 250 €/TEE per il contributo tariffario dal 1 giugno 2018 e si precisa che il contributo stesso verrà calcolato considerando gli scambi bilaterali, se inferiori a tale soglia.
- Vengono richieste informazioni societarie dettagliate agli operatori del mercato GME.
- Il Gestore dei servizi energetici può emettere, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo. In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro. I TEE emessi dal GSE non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve, non hanno diritto al contributo tariffario e possono essere acquisiti solo se il soggetto obbligato detiene già titoli per il 30% dell’obbligo.
- Vengono emanate le prime otto schede standard collegate alle linee guida 2017. Queste si riferiscono all’illuminazione a LED stradale e di interni, ai motori elettrici e all’aria compressa, alla bolletta “smart”, al sistema propulsivo delle navi e all’acquisto di flotte di veicoli ibridi ed elettrici.